
S T A T U T O
Art. 1. - È costituita l’Associazione culturale Salicetum, che è una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L’Associazione culturale Salicetum è un’associazione indipendente e senza scopi di lucro; essa persegue i seguenti scopi:
- creare un luogo di incontro per il dialogo ed il confronto, all’interno del quale possano avvenire incontri e dibattiti;
- promuovere lo sviluppo economico, tecnologico, culturale, sociale ed infrastrutturale del territorio comunale, valorizzandone le peculiarità con iniziative di vario genere;
- favorire iniziative di aggregazione con territori limitrofi volte a creare sinergie tra gli stessi per la promozione delle iniziative di cui al punto precedente;
- svolgere un’azione di promozione presso gli organismi competenti, per sensibilizzarli sull’importanza delle problematiche dell’area territoriale e sul ruolo che tali istituzioni possono esercitarvi;
- promuovere la qualificazione del territorio, delle sue peculiarità, dei servizi e delle infrastrutture in esso insistenti, al fine di favorire maggiore competitività alle aziende, maggiori opportunità ai cittadini ed alle istituzioni che operano sullo stesso;
- incentivare l’interesse per nuovi insediamenti produttivi ed abitativi per migliorare il territorio, apportando servizi ed opportunità di crescita per l’intera comunità.
Non sono peraltro escluse attività quali l’organizzazione di iniziative culturali, di manifestazioni, di eventi, di dibattiti ed eventi ricreativi volti a promuovere le finalità dell’associazione.
L’ambiente da destinare all’attività dell’associazione sarà prevalentemente adibito a luogo di dialogo.
Art. 3. - Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili ed immobili che la associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti da eventuali elargizioni di associati e di terzi.
Art. 4. - Le entrate sono costituite da:
- le quote associative annue dei soci;
- contributi ordinari e straordinari dei soci;
- eventuali contributi di enti pubblici, associazioni con scopi analoghi od affini o di qualsiasi altro genere;
- eventuali introiti di manifestazioni connesse agli scopi dell’associazione nonché di eventuali sottoscrizioni;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non ne siano imposte dalla legge.
Art. 5. - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art. 6. - L’Associazione culturale Salicetum è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Chiunque voglia avvicinarsi alla associazione, di qualsiasi nazionalità e provenienza esso sia, può diventare membro dell’associazione.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
Art. 8. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9. - Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
Art. 10. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio di due terzi dei soci; in seconda convocazione, indetta non meno di due ore dopo la prima, con la presenza in proprio della metà più uno dei soci.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza prevista dall’art. 21 del Codice Civile, ma per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento dell’associazione sarà necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione, dei due terzi dei soci e la deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Tutti i soci in regola con l’adesione all’associazione hanno diritto ad intervenire in assemblea; le votazioni avvengono unicamente in forma scritta e segreta.
Art. 11. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente, quindi nell’ordine dal Segretario.
Il Presidente nomina un segretario dell’assemblea e, se si presenta il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale dello svolgimento dei lavori assembleari.
Di tutto quanto deliberato dall’assemblea viene redatto verbale scritto firmato dal Presidente e dal segretario dell’associazione.
Art. 12. - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di dodici membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
In caso di dimissioni, espulsione o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla prima riunione alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea ordinaria. Il consigliere eletto in sostituzione dura in carica quanto sarebbe durato il sostituito.
Art. 13. - Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione culturale SALICETUM. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio; si riunisce comunque almeno una volta ogni tre mesi.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Il tesoriere ha il compito di ricevere i versamenti effettuati a qualsiasi titolo nelle casse dell’associazione, di effettuare i pagamenti, di fornire i dati necessari alla redazione del bilancio e delle relazioni sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’associazione.
Le spese disposte dal tesoriere dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 14. - Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 15. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 16. - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 17. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.